Legge elettorale italiana e circoscrizioni verso le elezioni europee
Le norme che regolano l'arrivo a Bruxelles dei candidati a diventare eurodeputati
Questa settimana Osservatorio Europa – la rubrica di approfondimento che accompagnerà i lettori de Il Piccolo alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 – punta la lente d’ingrandimento sulla legge elettorale che regola l’elezione degli eurodeputati italiani al Parlamento Europeo e il modo in cui – la stessa legge – ‘divide’ il Paese tramite le cosiddette circoscrizioni.
Legge elettorale e circoscrizioni
L’elezione degli eurodeputati è infatti disciplinata da un’apposita legge, differente in ogni Paese. In Italia la disciplina è affidata alla legge 24 gennaio n. 18 del 1979 che è ancora, anche se con alcune modifiche, la norma che regola le elezioni europee in Italia.
L’articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue) stabilisce la possibilità di adottare una procedura uniforme a tutti gli stati membri: questo però non è mai avvenuto. Per questo, attualmente, ciascun paese membro stabilisce le proprie modalità di elezione, seppur nell’ambito di alcune regole comuni.
Il sistema elettorale in Italia
Con riferimento al sistema elettorale che oggi è in vigore in Italia, le nome attuali prevedono un meccanismo proporzionale (articolo 1) con soglia di sbarramento al 4% (articolo 21) e doppia preferenza di genere (articolo 14).
I seggi tricolore al Parlamento Europeo – sono 76 – sono quindi ripartiti proporzionalmente tra le liste che hanno ottenuto almeno il 4% su base nazionale.
Voti e preferenze
Il voto però avviene su base circoscrizionale. Ogni elettore troverà quindi sulla propria scheda elettorale le diverse liste elettorali e, per ciascuna di queste, i candidati che si sono presentati in quella specifica circoscrizione. A questo punto l’elettore potrà decidere se votare solamente per una lista o esprimere uno o più voti di preferenza.
Nell’ipotesi in cui si verificasse l’ultimo caso, l’elettore potrà decidere se esprimere da 1 a 3 voti di preferenza. Se decide di esprimere più di una preferenza le scelte dovranno però riguardare candidati di genere diverso: se così non fosse, la seconda e la terza preferenza verrebbero annullate.
Giunti a questo punto, si hanno tutti gli elementi per stabilire chi sarà effettivamente eletto. Dopo aver determinato il numero di seggi che vengono attribuiti a ciascuna lista a livello nazionale, lo step successivo è quello di suddividere proporzionalmente i seggi a livello di circoscrizione.
Così facendo si determina il numero di seggi che spetta a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione. Per stabilire chi sarà eletto tra i candidati di ogni singola lista invece si considerano le preferenze e, in caso di parità, l’ordine in lista.
Ogni candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Nel caso in cui venisse eletto in più di una, sarà assolutamente libero di scegliere quale accettare – secondo l’articolo 41 – avvantaggiando i primi dei non eletti della sua lista nelle circoscrizioni in cui si è ritirato.
L’articolo 12
Una menzione particolare merita infine l’articolo l’articolo 12 della legge, che stabilisce regole speciali a garanzia delle minoranze linguistiche in Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e provincia di Bolzano.
Le circoscrizioni
Arriviamo quindi al tema ‘circoscrizioni’: cosa sono, quali sono e a cosa servono? Come visto in precedenza, il loro compito sostanzialmente è quello di dividere ‘elettoralmente’ l’Italia in modo tale che ogni territorio dello Stivale sia equamente rappresentato in fase di elezioni.
Ovviamente, il numero e il modo in cui le circoscrizioni stesse sono composte variano a seconda del tipo di appuntamento elettorale.
Nel caso delle elezioni europee, gli italiani sono chiamati a eleggere 76 eurodeputati in 5 circoscrizioni. Complessivamente l’Italia elegge 76 deputati al parlamento europeo in 5 circoscrizioni, ognuna delle quali include più di una regione:
- Italia nord occidentale, di cui fa parte la provincia di Alessandria insieme quindi a Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, elegge il maggior numero di deputati: 20;
- Italia nord orientale, composta da Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, elegge 15 deputati;
- Italia centrale, di cui fanno parte Toscana, Umbria, Marche e Lazio, elegge anch’essa 15 deputati;
- Italia meridionale, formata da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, elegge ben 18 deputati;
- Italia insulare, di cui fanno parte, come intuibile dal nome, Sicilia e Sardegna, elegge solamente 8 deputati.
In ogni circoscrizione viene eletto un numero diverso di eurodeputati: si tratta quindi di una cifra variabile e non fissa.
Questa, infatti, dipende prima di tutto dal numero di parlamentari europei assegnati all’Italia, che può variare. Sulla base di questo dato, poi, il numero di eletti è ripartito proporzionalmente alle circoscrizioni, basandosi sull’ultimo censimento.
Su quest’aspetto, a oggi, non parrebbero essere in programma modifiche da parte del Ministero dell’Interno rispetto alle elezioni del 2019. È però plausibile pensare che tutto rimanga invariato visto che sia il numero di eurodeputati assegnati all’Italia sia la distribuzione demografica tra le regioni non sono cambiati in maniera significativa.