Abonante: "Inaccettabile vandalizzare luoghi di culto e un centro come campo di battaglia"
ALESSANDRIA - "Domattina chiederemo la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I i fatti degli ultimi…
ALESSANDRIA – Il sindaco Giorgio Abonante ha firmato l’ordinanza che dà una ‘stretta’ al consumo di alcol e bevande in vetro da asporto in centro.
Come annunciato, del resto, dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi giovedì in Prefettura.
Cosa c’è scritto nel documento? In sintesi, “con effetto immediato e per un periodo di trenta giorni, nella zona centro del territorio comunale circoscritta all’interno degli spalti ai titolari o gestori di
il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire a terzi (a qualsiasi titolo) bevande alcoliche e bevande non alcoliche, in contenitori (bottiglie/ bicchieri) in vetro per asporto a partire dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo; il divieto di somministrare, vendere o distribuire per asporto bevande alcoliche in qualunque tipo di contenitore, al di fuori dei locali autorizzati, dalle 21 fino alle 3 del giorno successivo (dalle 3 la materia è disciplinata dal Dl 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160).
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Inoltre, alle attività autorizzate come pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di qualunque bevanda (alcolica e non alcolica) in contenitori in vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e nei dehors (autorizzati nella misura regolare di occupazione suolo pubblico), a condizione che gli esercenti vigilino che i clienti non asportino il contenitore.
E ancora: è vietato a chiunque si trovi in zona centro del territorio comunale circoscritta all’interno degli spalti durante la fascia oraria compresa dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, consumare su area pubblica bevande in contenitori di vetro.
Cosa si rischia? L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell’art. 50, commi 7 bis e 7 bis.1 del D.gls 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. con sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 1.000 euro.