Le clausole di base del contratto di vendita – Parte 1
Con riguardo alla disciplina generale del contratto di vendita internazionale è bene ricordare che, ferma l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 (nel seguito anche la “Convenzione” o la “CISG”) nei casi da essa previsti, le parti contraenti restano sempre libere di derogare al contenuto della CISG, anche – e soprattutto – con riferimento a clausole del contratto che regolano parametri che rivestono un’importanza fondamentale per poter concludere affari in sicurezza.
In questo modo la Convenzione integrerà automaticamente, laddove necessario, le disposizioni contrattuali espressamente pattuite tra il venditore ed il compratore all’interno del testo contrattuale, a seguito delle trattative intercorse.
Ma quali sono le clausole di un contratto di vendita internazionale che gli esportatori italiani non possono assolutamente trascurare in sede di trattative?
Trattandosi del contratto di gran lunga più diffuso nel commercio internazionale, esso può risultare in apparenza di agevole utilizzo da parte dell’operatore commerciale, posto che di norma l’attenzione viene posta principalmente sui tradizionali elementi di base del contratto, ovvero su aspetti commerciali come prezzo, pagamento e tempo di consegna della merce.
Tuttavia, è fondamentale porre la medesima – se non anche superiore – attenzione su alcuni punti critici del rapporto, qui di seguito illustrati, che possono essere considerati come le clausole di base di un contratto di vendita internazionale.
1. I parametri di conformità della merce
Per quanto concerne la conformità della merce, va chiarito che, al momento della consegna, le merci devono rispecchiare le specifiche individuate contrattualmente, poiché nel caso in cui la conformità della merce ai suddetti parametri non venga rispettata, il compratore avrà il diritto di non accettare le merci.
In assenza di specifiche pattuizioni sul punto, la Convenzione stabilisce che il venditore debba assicurare la conformità quantitativa, qualitativa, il tipo e l’imballaggio della merce fornita, prestando contestualmente una serie di garanzie, mutuate in larga parte dalla prassi del commercio anglosassone.
2. La garanzia prestata dal venditore al compratore
Il suddetto diritto di non accettare le merci, stabilito in favore del compratore, non è però incondizionato; infatti il compratore, per poter far valere le proprie ragioni, dovrà manifestare le proprie eccezioni nel rispetto del termine stabilito contrattualmente ovvero, in assenza di specifici accordi contrattuali, entro un termine ragionevole secondo quanto previsto dalla CISG.
Quanto alla garanzia offerta dal venditore al compratore in caso di vizi, sarà bene per l‘esportatore prevedere determinati rimedi da offrire a propria discrezione al compratore, derogando in questo modo alla disciplina della Convenzione, nonché limitare la durata della garanzia entro un termine più breve rispetto a quello stabilito dalla Convenzione di due anni dalla consegna della merce.