Caso Ginepro. Cagnacci: «La nostra la strategia migliore»
La nota del presidente del comitato dei condòmini
L'avvocato, intervenuto nelle scorse settimane per Confcosumatori, controreplica al notaio Cagnacci
CASALE – Assume sempre più i contorni di un botta e risposta quello tra il Comitato dei Condòmini coinvolti nel caso Ginepro (e perciò il presidente, il notaio Massimo Cagnacci) e Confconsumatori su come meglio affrontare la situazione per le centinaia di casalesi coinvolti.
A prendere la parola questa volta è l’avvocato Marcello Gori per Confconsumatori. «Ho letto la replica del notaio Cagnacci a dichiarazioni da me mai rilasciate. Prudenza vorrebbe che, prima di fare determinate asserzioni, si prendesse doverosa contezza di ciò cui si intende replicare. In difetto, si crea semplicemente confusione e ci si avventura in illazioni gratuite, destituite di ogni fondamento».
Caso Ginepro. Cagnacci: «La nostra la strategia migliore»
La nota del presidente del comitato dei condòmini
Spiega il legale: «Io ho trattato il tema “Amministratore di condominio infedele” nel corso di una riunione pubblica tenutasi a
Casale in data 5 aprile 2023 su invito della Federazione Provinciale della Confconsumatori di Alessandria, cui non risulta aver assistito il Notaio Cagnacci (non era presente, ndr). In tale occasione, in riscontro anche a domande di cittadini interessati, sono state date indicazioni comportamentali generali su cosa fare prima e dopo la scoperta di fatti da cui emerga la distrazione di fondi condominiali in ragione della disciplina codicistica e della giurisprudenza in materia civile e penale. Tali indicazioni generali non sottendevano l’adesione alla Confconsumatori, non implicavano alcun onere di spesa di qualsivoglia natura a carico di chicchessia (la denuncia-querela può essere fatta senza l’assistenza di un avvocato) e avevano scopo informativo per la cittadinanza tutta, a prescindere dal caso Ginepro. Ulteriori dichiarazioni non sono state da me successivamente rilasciate».
Prosegue Gori: «La mancata consegna della documentazione tutta detenuta dall’Amministratore in ragione del proprio incarico, tra cui gli estratti conto bancari, al pari dell’omesso passaggio di consegne e della mancata redazione di un analitico rendiconto dell’attività da questi effettuata fino alla nomina del nuovo Amministratore impediscono la ricostruzione in tempi rapidi della sua gestione e la verifica di ogni voce di cui è composto un rendiconto, anche rispetto alla ben possibile morosità dei condomini. Impediscono altresì la quantizzazione dei danni. Al pari, depongono per assumere la mala fede del precedente amministratore, che, laddove desiderasse far chiarezza, lo può fare con una unica modalità: tempestiva consegna di tutta la documentazione condominiale e del proprio personale rendiconto. Altra via non è data. In una situazione di tal fatta, risulta francamente curioso il consiglio che vorrebbe che un Condominio o un condomìno debba onerarsi di una revisione contabile per andare a verificare movimenti che, in difetto di documentazione, non è in grado di ricostruire velocemente, per poi sedersi ad un tavolo con chi è depositario di quei movimenti per “trattare” la posizione debitoria di questo ultimo nei suoi confronti non realmente nota».
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«Per esercitare il contradditorio sono necessari dati certi e determinati forniti da chi era ed è tenuto a farlo con lealtà e correttezza. Non c’è contraddittorio senza reale conoscenza dei fatti. Senza reale conoscenza dei fatti non è neanche possibile agire nei confronti dei condomini morosi, che invece si vorrebbe perseguire per primi, in luogo di “disturbare” colui a cui si deve una determinata situazione. Al pari curioso, assumere che la querela eventualmente proposta in argomento comporterebbe un blocco dei risarcimenti dei danni. Non è stato rappresentato da parte di chi lo sostiene, come doveroso, che la querela è sempre rimettibile. Sicuramente, potrà essere rimessa nell’eventualità in cui l’Amministratore infedele dimostri di assumere comportamenti espressivi di un reale ravvedimento, tra cui, in primis, il risarcimento dei danni. Come noto, poi, la calunnia è ravvisabile solo laddove un soggetto riferisca consapevolmente all’Autorità giudiziaria circostanze di fatto che egli sa non corrispondere al vero. Qui è pacifico che già solo la documentazione non è stata restituita in modo completo nella più gran parte dei casi. Al pari, il Notaio Cagnacci ha fatto dichiarazioni pubbliche che vorrebbero che la documentazione venisse tenuta in modo deficitario, fosse usato spesso un unico conto corrente, anziché uno per ogni Condominio amministrato, venissero fatti mav comulativi… In ipotesi, trattasi tutti di fatti di possibile rilevanza penale. Un avvocato fornisce ai propri clienti indicazioni su come agire sulla base del singolo caso concreto in ragione degli elementi a sua disposizione. Certamente, perseguirà un percorso conciliativo, ma questo ultimo, di partenza, non potrà mai tradursi in denegata giustizia delle ragioni del proprio assistito o in accondiscendenza nei confronti di chi continua ad adottare un comportamento, a dir poco, non collaborativo».
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