Su 139 articoli si basa la convivenza del popolo italiano
Generic, Politica
Cittadinanza
Quali sono i compiti del Presidente della Repubblica?
Il Capo dello Stato ha dei compiti ben precisi ai quali non può sottrarsi
Nei sistemi parlamentari, il Capo dello Stato è una figura che all’interno delle istituzioni riveste un ruolo fondamentale. Carl Schmitt, noto politologo tedesco, a seguito dell’esperienza della Repubblica di Weimar, definì il Capo dello Stato quale “custode della Costituzione”. Attraverso questa espressione, si voleva dire che tale figura si ergeva al di sopra del pluralismo e delle sue spinte disgregatrici, che portavano alla litigiosità della maggioranza e alla debolezza dei Governi e poteva assicurare, con l’esercizio dei suoi poteri, il mantenimento dell’unità politica dello Stato.
Prima di individuare i compiti del Presidente della Repubblica, cerchiamo di capire come viene collocata questa figura all’interno della Costituzione italiana e quali sono le modalità di elezione.
Come viene definito il Presidente della Repubblica nella Costituzione
La razionalizzazione del parlamentarismo operata dalla Costituzione italiana ha previsto un Presidente della Repubblica distinto e autonomo dal Governo, dotato di poteri propri, che è “Il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. In realtà, la Costituzione non dice quale deve essere il complessivo ruolo del Presidente della Repubblica, ma si limita a fissarne alcune caratteristiche, ad attribuirgli determinati poteri e a porre alcuni sicuri limiti all’esercizio dei suoi stessi poteri.
Elezione del Presidente della Repubblica e requisiti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli (tre per ogni Regione, ad eccezione della Val d’Aosta che ne ha solo uno), in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica vengono dettati dall’art.84 della Costituzione:
- Cittadinanza italiana;
- Raggiungimento del 50 esimo anno di età;
- Godimento dei diritti civili e politici.
- La Costituzione, inoltre, specifica che il ruolo di Capo dello Stato è incompatibile con altre cariche.
All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali.
In caso di impedimento permanente, di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera deve inoltrare la convocazione entro 15 giorni.
Nel caso in cui le Camere siano sciolte anticipatamente, o se manchino meno di novanta giorni alla loro cessazione, la elezione del nuovo Capo dello Stato avverrà ad opera delle nuove Camere entro 15 giorni dalla loro riunione. In questa ipotesi, i poteri del Presidente della Repubblica scaduto sono prorogati fino alla elezione di quello nuovo.
Il Presidente della Repubblica viene eletto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea: dopo il terzo scrutinio, è richiesta solo la maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Una volta ufficializzata l’elezione, il Presidente della Repubblica, prima di esercitare le sue funzioni, giura di essere fedele di fronte al Parlamento in seduta comune (non più integrato dai delegati regionali), accompagnato, come da consuetudine, da un breve discorso nel quale espone quali saranno i principi cui intende ispirare il proprio mandato.
Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante tale mandato, il Presidente della Repubblica è dotato di una struttura amministrativa, denominata Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Poteri e competenze del Presidente della Repubblica
Al Presidente della Repubblica sono attribuite competenze generali, rapporti con gli organi dello Stato (Governo e Parlamento), magistratura e Corte Costituzionale.
Il Presidente della Repubblica:
- Rappresenta l’unità nazionale e ne garantisce l’indipendenza e l’integrità;
- Vigila sul rispetto della Costituzione e assicura il rispetto dei trattati internazionali e sovranazionali;
- Presiede il Consiglio Supremo per la politica estera ed è a capo delle Forze Armate;
- Indice il Referendum popolare, secondo le modalità e i tempi previsti dalla Costituzione;
- Dichiara lo stato di guerra dinanzi al Parlamento in seduta comune;
- Concede la grazia e commuta pene;
- Delibera determinate nomine, secondo quanto dettato dalla Costituzione;
- Accredita e riceve rappresentanti diplomatici;
- Su proposta del Presidente del Consiglio, nomina e revoca i Ministri;
- Approva i decreti aventi forza di legge e li promulga;
- Emana i regolamenti che disciplinano il Governo e ha facoltà di chiederne la rianalisi;
- Proclama le elezioni delle Camere e ne fissa la prima seduta;
- Presiede il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);
- Nomima cinque giudici della Corte Costituzionale.
Cessazione della carica di Presidente della Repubblica
La cessazione dalla carica presidenziale avviene per:
- Conclusione del mandato;
- Morte;
- Impedimento permanente;
- Dimissioni;
- Decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità;
- Destituzione, disposta per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
La Costituzione, all’articolo 59, indica che nei casi di dimissioni, scadenza naturale del mandato, impedimento permanente, il Presidente della Repubblica diviene di diritto senatore a vita, a meno che non vi rinunici.
Tutte le volte in cui il Presidente della Repubblica non può adempiere le sue funzioni, queste sono esercitate dalla figura del Presidente del Senato.