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Pubblicate dal Comune le regole per il 2022: il periodo per le vendite al saldo durerà otto settimane
TORTONA – Il Comune ha comunicato le date per i saldi invernali 2022: tutto come previsto, con l’avvio mercoledì 5 gennaio e la fine martedì primo marzo. Nel dettaglio come si legge nella determina “per otto settimane consecutive (pari a cinquantasei giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese)”, non consentendo più però lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l’anzidetta data di inizio dei saldi invernali come invece era successo lo scorso anno per causa della pandemia di Covid-19.
Il Comune ricorda anche che le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, nonché devono contenere la natura, la durata e l’oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato. Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato.
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Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio dei saldi, indicandone il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori. A decorrere dall’inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell’esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo. Le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie; in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone. Gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.