Saldi posticipati di due giorni
Le date di inizio e fine periodo sono state fatte slittare al 7 gennaio e al 3 marzo per mantenere la durata invariata
TORTONA – Il Comune ha modificato il periodo per i saldi invernali 2021: anziché partire oggi, martedì 5 gennaio, e finire lunedì primo marzo entrambe le date sono state fatte slittare di due giorni dal 7 gennaio al 3 marzo per mantenere la durata invariata. Nel dettaglio come si legge nella determina “Vista la D.G.R. Piemonte N. 38-2718 del 29 dicembre 2020 pubblicata in data 31/12-2020 sul B.U.R. Piemonte N. 53, con la quale viene determinato che la data d’inizio dei saldi invernali è stata posticipata a giovedì 7 gennaio 2021 con conseguente uguale slittamento della data finale, viene ritenuto pertanto necessario adeguare urgentemente le date di inizio e fine delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell’anno 2021, rettificando quelle già indicate nella succitata ordinanza dirigenziale del 15 dicembre”.
Il Comune ricorda anche che le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, nonché devono contenere la natura, la durata e l’oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato. Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato.
Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio dei saldi, indicandone il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori. A decorrere dall’inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell’esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo. Le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie; in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone. Gli organi di vigilanza del Comune, che avranno la responsabilità di controllare l’applicazione di questa ordinanza, hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.