Niente sanzioni se si paga in ritardo
Provvedimenti anche sul pagamento delle multe 'Codice della Strada'
ALESSANDRIA – I disagi che il Covid-19 sta creando alla popolazione e al sistema economico-sociale sono legati anche al pagamento per la popolazione di alcune tasse, i cosiddetti tributi minori, in scadenza in questo periodo. Si tratta della Tari, della Cosap, ma anche dell’imposta di soggiorno (relativamente al settore turistico) che Alessandria aveva introdotto da inizio anno: argomenti inevitabilmente correlati con l’emergenza epidemiologica in atto e che l’amministrazione ha deciso di esaminare per prendere provvedimenti relativamente a queste scadenze.
Relativamente ai tributi “minori” (ossia l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Affissioni, il Cosap-Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e il Canone patrimoniale non ricognitorio) nonché alla Tari (per quanto riguarda gli anni 2018 e 2019 con scadenza della II e III rata nei mesi di febbraio e aprile 2020), la giunta comunale – con propria deliberazione n. 59 del 01/04/2020 – ha deciso la deroga all’applicazione di sanzioni per i ritardati versamenti fino al 31 luglio.
“L’obiettivo che ci siamo posti come giunta – dichiara l’assessore al Bilancio, Entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, Cinzia Lumiera – era e rimane quello di essere il più vicino possibile ai cittadini e ai contribuenti alessandrini in questo momento di particolare emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale. Pertanto, pur dovendo mantenere invariate le scadenze, abbiamo tuttavia individuato nella ‘deroga’ fino al 31 luglio la modalità più idonea, nelle competenze del nostro Ente, per posticipare l’applicazione delle sanzioni per i ritardati versamenti”.
Più specificamente, in particolare per quanto riguarda il tema Tari, il riferimento è ai conguagli per gli anni 2018 e 2019 con scadenza della II e III rata fissata nei mesi di febbraio 2020 e aprile 2020. Tra gennaio e febbraio scorsi sono stati notificati accertamenti per omesso/parziale versamento o per omessa/infedele denuncia con scadenza dei 60 giorni utili al pagamento ridotto nei mesi di marzo e aprile 2020. “Dal momento che – precisa l’assessore Cinzia Lumiera – sono state concesse ai contribuenti che ne hanno fatto istanza, previa verifica, le rateazioni richieste con scadenze coincidenti con l’attuale periodo di emergenza Covid-19 e considerato che, in questa situazione anche locale, il comparto economico-produttivo nonché in generale la cittadinanza alessandrina presenta oggettive difficoltà economiche a causa delle restrizioni previste dalle Normative sullo svolgimento delle attività e sui consumi, la decisione adottata in giunta deroga, fino alla data del 31 luglio, all’applicazione delle sanzioni per l’eventuale ritardo nei versamenti. Il riferimento è sia ai tributi minori, sia alla Tarirelativamente ai conguagli per gli anni 2018 e 2019 (accertamenti con scadenza dei 60 giorni a partire dal mese di marzo e per le rateazioni con scadenza a partire da fine febbraio 2020), con possibilità di modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione secondo l’andamento dello stato di emergenza, che tutti ci auguriamo termini al più presto”.
Sempre in tema di azioni che, a causa dell’emergenza Covid-19, sono state definite per venire incontro alle oggettive difficoltà dei cittadini, l’assessore al Bilancio segnala anche ciò che riguarda alcune misure che incidono direttamente sul Codice della Strada e, in particolare, sul pagamento delle multe e sulla notifica dei verbali, oltre che per i ricorsi contro le sanzioni.
Il riferimento, in questo caso, va al Decreto-Legge “Cura Italia” che prevede che, su tutto il territorio nazionale, sia incrementato il termine previsto dall’art. 202 del Codice della Strada per il pagamento in misura ridotta delle multe ovvero delle violazioni per le quali il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
“In questo caso – sottolinea l’assessore Lumiera – ci tengo a precisare che non si sta parlando delle multe e sanzioni per violazioni di quanto disposto dalle Norme vigenti emanate per l’emergenza Covid-19 e che vietano assembramenti e spostamenti veicolari ingiustificati. Il riferimento è alle sanzioni di carattere ‘ordinario’ per violazioni del Codice della Strada quali, ad esempio, i parcheggi in divieto di sosta o simili. Il Decreto-Legge del 17/03/2020 stabilisce infatti che, fino al 31 maggio 2020, la somma dovuta sarà ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (anziché entro i 5 giorni)”.